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Con decorrenza 1 marzo 2010 entrano in vigore nuove disposizioni normative sui servizi di ...
Con decorrenza 1 marzo 2010 entrano in vigore nuove disposizioni normative sui servizi di pagamento. Queste scaturiscono dall’approvata direttiva sui servizi di pagamento intracomunitari (PSD – Payment Services Directive). Tramite la direttiva sui servizi di pagamento, è stato creato all’interno dell’Unione europea la base per un’area comune di servizi di pagamento SEPA (Single Euro Payments Area), dove trovano applicazione regole simili per i vari paesi aderenti.
Con il recepimento della PSD vengono semplificati i pagamenti senza contante (p.e. bonifici, pagamenti tramite carte, utenze e sistemi d’incasso) sia all’interno dell’UE (Unione Europea), che all’interno della SEE (Spazio Economico Europeo), sia in euro, che in altra divisa aderente. Diversamente, i mezzi di pagamento cartacei, come per esempio assegni e cambiali, non sono oggetto della nuova direttiva.
In futuro tutti i tuoi bonifici all’interno dell’Europa, verranno eseguiti esclusivamente con presenza di IBAN/BIC. Pertanto, ti preghiamo di verificare attentamente questi dati prima di inoltrare ordini di pagamento alla Cassa di Risparmio.
Uno dei vantaggi che avrai in futuro come beneficiario, è che la Cassa di Risparmio accrediterà i pagamenti in arrivo sul tuo conto subito dopo il ricevimento dello stesso. Viceversa come ordinante potrai disporre di tempistiche fisse e massimali di esecuzione: in base a norme UE i bonifici devono pervenire al destinatario entro 3 giorni. A partire dal 2012 questo periodo verrà addirittura ridotto in un unico giorno. Di conseguenza in Italia il diffuso concetto della “valuta beneficiario” diventa obsoleto.
La PSD richiederà non solo un cambiamento di abitudine riguardo la data di esecuzione, ma anche un cambiamento da parte di quei clienti, che finora hanno usufruito spesso e volentieri della possibilità di retrodatazione dell’ordine di bonifico. Essendo che in futuro la valuta per il beneficiario non potrà più essere antecedente alla data dell’ordine, diventerà indispensabile, per esempio, anticipare i pagamenti degli stipendi, al fine di garantire l’accredito ai beneficiari entro il termine stabilito.
Termini di reclami più lunghi, soprattutto in caso di pagamenti non autorizzati, e responsabilità ben definite in caso di pagamenti non eseguiti nei tempi previsti od eseguiti in modo errato, presentano ulteriori novità. Per esempio per utenze, i consumatori hanno tempo 8 settimane a partire dalla scadenza per richiedere lo storno ed il riaccredito dell’importo addebitato.
Le imprese che utilizzano sistemi di incasso, come per esempio RIBA e RID, noteranno gli effetti della PSD solo a partire dal 5 luglio 2010. A seguito della nuova norma sugli addebiti / accrediti, le presentazioni cumulative con data scadenze diverse, non saranno più ammesse. La PSD potrebbe anche avere effetti con necessità di modifiche sostanziali sulle attuali forme di presentazione, come per esempio „al dopo incasso“.
Con l’abbreviazione SEPA (Single Euro Payments Area) si identifica l’unica area di pagamenti ...
Con l’abbreviazione SEPA (Single Euro Payments Area) si identifica l’unica area di pagamenti in euro, in cui tutte le transazioni vengono equiparate a quelle nazionali. Diversamente da quanto accade ora, in quest’area non si distinguerà più tra pagamenti nazionali e transnazionali. Pertanto, gli utenti potranno effettuare pagamenti scritturali in euro nell’ambito dell’area SEPA da un unico conto, avvalendosi di strumenti unitari (bonifici, addebiti e carte SEPA) con la stessa semplicità, efficienza e sicurezza delle operazioni eseguite oggi in ambito nazionale. Dal 1° gennaio 2008, SEPA interessa tutti gli istituti di credito, le imprese ed i consumatori operanti nei principali Paesi europei.
Con l’introduzione dell’euro, dal 1999 come moneta scritturale e dal 2002 sotto forma di banconote e monete, sono state gettate le principali basi per un’area unificata dei pagamenti. Da allora, infatti, i cittadini dell’area Euro hanno la possibilità di effettuare pagamenti in contanti in tutti i Paesi di quest’area, con le stesse modalità adottate in precedenza per la propria valuta domestica.
L’introduzione dell’euro, tuttavia, non si è tradotta ancora nella concretizzazione di un mercato unico in termini di pagamenti scritturali. In tal senso, i mercati europei sono ancora incompiuti, ciò significa che ogni Paese dispone di standard tecnologici propri, ad esempio in relazione alla numerazione dei conti correnti o al formato dei dati per lo scambio dei flussi di pagamento. Inoltre, le singole procedure di pagamento variano da un Paese all’altro e, così, per citare un esempio, esistono grosse differenze tra l’iter impiegato per gli addebiti in Germania e quello italiano. Di conseguenza, i pagamenti scritturali sono eseguiti, quasi interamente, attraverso aziende di servizi e clearing house (stanze di compensazione per la liquidazione, a livello centralizzato, di debiti reciproci in ambito bancario).
Con SEPA, tutte queste strutture tradizionali vengono superate. In futuro, infatti, in Europa, esisteranno procedure e standard omogenei, così che ciascun cliente potrà effettuare bonifici, disporre addebiti e pagare con le carte in maniera unificata in tutta Europa. Grazie a questo processo d’armonizzazione, i clienti delle banche potranno eseguire tutti i pagamenti in euro avvalendosi di una qualunque banca nell’area europea. Pertanto, SEPA non interessa solo il sistema dei pagamenti oltre confine in euro, ma porterà ad un’integrazione completa dei mercati domestici, coinvolgendo così anche le strutture nazionali.
È importante ricordare che SEPA può essere utilizzata esclusivamente per i pagamenti in euro. Nei Paesi aderenti a SEPA, in cui l’euro non è la valuta ufficiale, l’impiego del nuovo sistema paneuropeo sarà, pertanto, possibile solo per le disposizioni di pagamento effettuate nella moneta unica.
L’EPC, il Consiglio Europeo per i pagamenti, si è concentrato sullo sviluppo di tre strumenti di pagamento paneuropei.
In Italia, esiste già oggi una procedura unificata analoga (“bonifici standardizzati europei”) per le disposizioni di pagamento in euro fino a 50.000 € verso altri Paesi UE e SEE.
A causa delle differenti condizioni giuridiche e delle diverse procedure adottate dai singoli Paesi, l’EPC ha deciso di sviluppare anticipatamente una procedura completamente nuova per gli addebiti.
Obiettivo di SEPA è quello di abbandonare l’orientamento quasi esclusivamente domestico degli attuali sistemi di carte.
Con l’introduzione degli strumenti di pagamento SEPA, in Italia, dal 1° gennaio 2008, è divenuta obbligatoria l’indicazione delle coordinate IBAN e BIC anche sui bonifici e sugli addebiti domestici.
Il codice IBAN (International Bank Account Number) è un numero di conto internazionale. Il codice è composto da una serie di numeri e lettere: la parte iniziale è costituita da un indicativo nazionale ed un codice di controllo internazionale, entrambi formati da due caratteri. Segue poi una componente nazionale che contiene una lettera di controllo “CIN”, il codice “ABI” della banca, le coordinate bancarie della banca “CAB” ed infine il numero di conto corrente (12 caratteri).
Pertanto in Italia la lunghezza dell’IBAN è di 27 caratteri, mentre per esempio in Austria è composto da 20, in Ungheria da 28 ed in Svizzera da 21.
In relazione all’IBAN, sono da tenere presenti le seguenti istruzioni dell’ECBS (Comitato europeo per gli standard bancari):
BIC, acronimo di Bank Identifier Code, talvolta chiamato anche codice SWIFT, è lo strumento con cui può essere identificata, in tutto il mondo e in maniera univoca, una banca. Accanto al Paese e al nome della banca, il BIC contiene anche informazioni sulla filiale ed è composto da 8 oppure 11 caratteri.
Esempio di BIC a 8 caratteri: “CRBZIT2B”, di cui i primi 4 identificano la banca (“CRBZ” per Cassa di Risparmio di Bolzano), seguiti dal codice ISO del Paese (“IT” per Italia) e dall’indicazione della località e della regione della sua sede principale (“2B” per Bolzano).
Esempio di BIC a 11 caratteri: “CRBZIT2B002”.
Agli 8 caratteri illustrati in precedenza, si aggiungono i 3 relativi alla filiale. Nel nostro esempio, si tratta dell’agenzia 2 della Cassa di Risparmio di Bolzano.
L’art. 1, comma 343, legge nr. 266 del 23 dicembre 2005, ha previsto la costituzione di un appo...
L’art. 1, comma 343, legge nr. 266 del 23 dicembre 2005, ha previsto la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, stabilendo che lo stesso fondo sia alimentato con l’importo “dei depositi di somme di denaro effettuati presso l’intermediario con obbligo di rimborso e depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nonchè del comparto assicurativo e finanziario, definito con regolamento adottato su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze”.
Si avvisa pertanto che con l’entrata in vigore del DPR 116/07 (pubblicato in G.U. in data 02/08/2007 – in vigore dal 17/08/2007) sui “Depositi dormienti”, la banca è obbligata ad effettuare le seguenti attività:
DI CONSEGUENZA SI INVITANO TUTTI I POSSESSORI DI LIBRETTI A RISPARMIO (AL PORTATORE E NOMINATIVI) O DI ALTRI RAPPORTI BANCARI CHE SI TROVINO NELLA SITUAZIONE DI NON AVER MOVIMENTATO IL PROPRIO RAPPORTO DA OLTRE 10 ANNI, A PRESENTARSI ALLO SPORTELLO EMITTENTE PER RIATTIVARE I SINGOLI RAPPORTI, ED EVITARE L’ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DAL SUDDETTO DECRETO.
Per il recupero delle somme già devolute dalla banca al Fondo rapporti dormienti, il titolare deve rivolgersi direttamente alla società CONSAP SPA , che gestisce il Fondo per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Nell’allegato sulla destra della pagina si riporta l’elenco di tutti i rapporti dormienti per i quali non è stato individuato il titolare, quali i libretti a risparmio al portatore e i libretti a risparmio nominativi privi di intestazione. Qualora dovesse riscontrare tra gli stessi la presenza di rapporti di Sua pertinenza, La preghiamo di presentarsi presso lo sportello che ha emesso il libretto per la relativa riattivazione, onde evitare le conseguenze di cui sopra e quindi la perdita del deposito.
La Cassa di Risparmio di Bolzano avvisa la gentile clientela che in realizzazione del DPR 116/07 (pubblicato in G.U. in data 02/08/2007 – in vigore dal 17/08/2007) sui “Depositi dormienti”, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede annualmente a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco di tutti i rapporti divenuti dormienti e non riattivati entro i termini previsti.
Tali rapporti sono rilevabili anche negli appositi elenchi (“Elenco definitivo dei rapporti dormienti al ….”) pubblicati sul sito internet della Cassa di Risparmio (vedi sul lato destro della pagina).
Le somme contenute sui rapporti pubblicati vengono versate, nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa, all’apposito fondo istituito. Per la restituzione delle stesse, si dovrà fare riferimento direttamente alla società CONSAP SPA e seguire le modalità indicate nel relativo sito web.
Potrà richiedere ulteriori informazioni presso gli sportelli della Cassa di Risparmio, tramite e-mail all’indirizzo info@sparkasse.it , oppure contattando il numero verde 800 378 378.
Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie (D.lgs. 28/2010)
Con d...
Con decorrenza 20 marzo 2011 è stata introdotta la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, in particolare dei contratti assicurativi, bancari e finanziari, presso un Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia obbligatoria prima di rivolgersi ad un giudice.
Il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012, entrato in vigore il 1° novembre 2012, introduc...
Il Regolamento UE n. 236/2012 del 14 marzo 2012, entrato in vigore il 1° novembre 2012, introduce obblighi di segnalazione di posizioni nette corte individuali su azioni e titoli di debito pubblico, il divieto di vendite allo scoperto in assenza della disponibilità di tali titoli nonché il divieto di posizioni speculative su credit default swaps su emittenti sovrani. Per i dettagli si rimanda alle comunicazioni allegate.
La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall...
La determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari dipende dall’accuratezza e dall’integrità degli indici di riferimento (benchmarks). Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e migliorarne le condizioni di funzionamento, in particolare in relazione ai mercati finanziari, e per garantire un livello elevato di protezione di consumatori e investitori il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno ritenuto opportuno definire un quadro normativo per gli indici di riferimento a livello dell’Unione.
In osservazione di tale quadro normativo la Banca ha redatto e pubblica il piano scritto che specifica le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito.