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Antiriciclaggio


Contante e titoli al portatore

È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore del trasferimento, anche frazionato, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica.

La violazione di tali prescrizioni è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 50.000 euro.

Libretti di risparmio al portatore

A partire dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento dei libretti di risparmio al portatore che, ove esistenti, dovevano essere estinti  dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

È prevista per il portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

È vietata inoltre l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Assegni bancari, postali e circolari

Gli assegni bancari e postali, emessi dal cliente per importi pari o superiori a 2.000 euro , devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Quelli emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste.
Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi di regola con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto, per iscritto, in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (la forma libera è possibile solo per importi inferiori a 2.000 euro ) è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.

Le violazioni delle suddette disposizioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000€. Per assegni di importo inferiore a 30.000€, l’entità della sanzione minima è ridotta al 10 per cento dell’importo trasferito.

Persone politicamente esposte

Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con loro intrattengono stretti legami.

Le cariche pubbliche che rilevano a tal fine sono:

  • Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • membro degli Organi direttivi centrali di partiti politici;
  • Giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  • membro degli Organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  • ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in cariche analoghe in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  • componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  • direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  • direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.

Per loro familiari s’intendono:

  • i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi, nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Per coloro che con i predetti soggetti intrattengono stretti legami s’intendono:

  • le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
  • le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di una entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Il cliente che rientri in queste casistiche dovrà informarne tempestivamente la banca, al fine di aggiornare le informazioni che lo riguardano, come richiesto dalla normativa vigente.

 

Compro Oro

All’attenzione di tutti i soggetti che esercitano l’attività di “Compro oro”: Avviso