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È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore del trasferimento, anche frazionato, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta elettronica.
La violazione di tali prescrizioni è punita con sanzioni amministrative pecuniarie da 2.000 euro a 50.000 euro.
A partire dal 4 luglio 2017 è ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento dei libretti di risparmio al portatore che, ove esistenti, dovevano essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
È prevista per il portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
È vietata inoltre l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Gli assegni bancari e postali, emessi dal cliente per importi pari o superiori a 2.000 euro , devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Quelli emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o alle Poste. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi di regola con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto, per iscritto, in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (la forma libera è possibile solo per importi inferiori a 2.000 euro ) è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro.
Le violazioni delle suddette disposizioni comportano sanzioni amministrative pecuniarie da 3.000 euro a 50.000€. Per assegni di importo inferiore a 30.000€, l’entità della sanzione minima è ridotta al 10 per cento dell’importo trasferito.
Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con loro intrattengono stretti legami.
Le cariche pubbliche che rilevano a tal fine sono:
Per loro familiari s’intendono:
Per coloro che con i predetti soggetti intrattengono stretti legami s’intendono:
Il cliente che rientri in queste casistiche dovrà informarne tempestivamente la banca, al fine di aggiornare le informazioni che lo riguardano, come richiesto dalla normativa vigente.
All’attenzione di tutti i soggetti che esercitano l’attività di “Compro oro”: Avviso