News

20 Gennaio 2016

Circa 1 Minuto di Lettura

Bail-in: procedura di risoluzione delle crisi bancarie



Con il recepimento della Direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) attraverso i decreti lgs. nn. 180 e 181 del 16.11.2015, è stato introdotto il c.d. “bail-in” (o salvataggio interno) che a partire dal 01.01.2016 prevede che potranno essere chiamati a contribuire alla risoluzione delle banche in crisi gli azionisti e i creditori per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.



In breve, in caso di crisi della banca, i mezzi economici necessari alla ripresa saranno reperiti prima all’interno della banca (bail-in) e solo in istanza successiva da fonti esterne (bail-out) facendo ricadere gli oneri di contribuzione al salvataggio nel seguente ordine di priorità su:

1. Azionisti o detentori di strumenti di capitale

2. Detentori di titoli subordinati

3. Obbligazionisti o detentori di altre passività di tipo obbligazionario nonché i detentori di depositi al risparmio al portatore e certificati di deposito al portatore non protetti al Fondo di Garanzia dei Depositanti

4. Detentori di depositi su conto corrente, conto di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi per gli importi eccedenti i 100.000 euro.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Gli strumenti esclusi dal bail-in sono invece:

– i depositi fino a 100.000 euro su conti correnti, conti di deposito, libretti a risparmio e certificati di deposito nominativi

– le passività garantite (p.es. covered bond)
– i debiti verso dipendenti, fisco, enti previdenziali, fornitori

share