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28 Maggio 2023
Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell’ 08.05.2023, n. 992, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è stata adottata una misura di sospensione di pagamento delle rate a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli’-Cesena.
Con l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 24.05.2023, n. 997, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono stati previsti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1 maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli’-Cesena e Rimini” anche a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023 con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 04.05.2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli’-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.”
Ai titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, è riconosciuta la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale, fino all’agibilità o all’abitabilità dei predetti immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Il termine per l’esercizio della facoltà di sospensione è fissato al 04.02.2024.
La sospensione presuppone la presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e consente l’allungamento della durata complessiva del mutuo di un periodo pari a quello della sospensione.
Costi ed effetti della sospensione:
A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.
In allegato la relativa circolare ABI.
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