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Da sempre la nostra banca persegue l’obiettivo di intrattenere rapporti corretti e trasparenti con la clientela. In quest’ottica Le mettiamo a disposizione questa sezione dedicata ai reclami.
Qualora non sia stato possibile risolvere eventuali problemi attraverso le nostre Filiali o il Suo consulente personale può inoltrare un reclamo, esponendo i fatti e fornendo ogni altra notizia o documento ritenuto utile,
all’Ufficio Reclami della CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA Via Cassa di Risparmio 12 39100 Bolzano
Sarà cura dell’Ufficio Reclami esaminare con la dovuta attenzione la segnalazione ricevuta rispondendoLe per iscritto nei termini previsti dalla normativa.
Qualora non avesse avuto risposta dal nostro Ufficio Reclami entro i termini previsti dalla normativa o la stessa non è soddisfacente, potrà sottoporre la questione al giudizio:
Sono inoltre previsti ulteriori sistemi di soluzione stragiudiziale delle controversie in ambito bancario e finanziario, quali:
L’Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale che decide sulle controversie insorte tra banche e clienti, già sottoposte all’Ufficio Reclami delle singole banche, qualora la banca non abbia risposto entro i tempi previsti dalla normativa, o la risposta non sia ritenuta soddisfacente, che:
ATTENZIONE: la competenza temporale dell’ABF cambierà a partire dal 1° ottobre 2022: da quel momento non potranno essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. Presentare ricorso all’ABF è un diritto non rinunciabile da parte del cliente. Il preventivo ricorso all’ABF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Se il cliente o la banca non rimane soddisfatto delle decisioni dell’ABF, può comunque rivolgersi al giudice, senza dover ricorrere ad un ulteriore procedimento di mediazione.
Potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario compilando un modulo direttamente dal portale ABF e versare un contributo spese di 20 euro, che viene rimborsato dall’intermediario se il ricorso è accolto. La presentazione del ricorso in modalità cartacea è consentita soltanto nel caso di ricorso nei confronti di:
Al di fuori dei casi previsti, l’ABF non potrà prendere in considerazione il ricorso.
L´ABF si articola in 7 collegi (Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo) che hanno competenze per fasce geografiche, contattabili agli indirizzi presenti sulla Guida ABF.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) è un organismo indipendente e imparziale, istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, che decide sulle controversie insorte tra investitori “retail” (ossia coloro che non possiedono partico lari competenze, esperienze e conoscenze, Invece possedute dagli investitori “professionali”) e intermediari, già sottoposte all’Ufficio Reclami delle singole banche, qualora le controversie:
Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice ma se l’intermediario non le rispetta, il suo inadempimento è reso pubblico. Presentare ricorso all’ACF è un diritto non rinunciabile da parte del cliente. Il preventivo ricorso all’ACF o ad altro sistema alternativo di risoluzione delle controversie è condizione di procedibilità per avviare un procedimento giudiziario. Se il cliente o la banca non rimane soddisfatto delle decisioni dell’ ACF, può comunque rivolgersi al giudice, senza dover ricorrere ad un ulteriore procedimento di mediazione. L’ACF sostituisce 1) l’Ombudsman – Giurì Bancario e 2) la Camera di Conciliazione ed Arbitrato presso la Consob.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un procuratore (tipicamente l’avvocato) o di un’associazione dei consumatori. Non si è dunque obbligati ad affidarsi ad un terzo. Il ricorso all’ACF è gratuito. La presentazione del ricorso avviene online, attraverso Il sito web dell’ ACF (www.acf.consob.it).
Cassa di Risparmio di Bolzano è soggetta alla vigilanza dell’IVASS ed è iscritta nella Sezione D del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al numero D000132022. L’IVASS è l’Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta dagli intermediari iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando tale Registro sul sito internet dell’IVASS (www.ivass.it e https://servizi.ivass.it/RuirPubblica).
Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, per l’attività svolta dai suoi dipendenti o collaboratori, il cliente che si ritenga insoddisfatto dell’esito o che, trascorsi 45 giorni dalla presentazione, non avesse ottenuto ri scontro dalla Banca, può rivolgersi:
le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito istituzionale www.ivass.it I reclami relativi al contratto di assicurazione o alla gestione del sinistri, devono Invece essere presentati direttamente all’impresa assicuratrice, i cui riferimenti sono riportati nel Fascicolo Informativo consegnato al cliente in fase di sottoscrizione.
La Cassa di Risparmio ha in essere un fondo pensioni denominato “FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. E DI SPARIM S.P.A. ”, costituito all’interno della banca ed iscritto all’Albo COVIP al nr. 9141. A tale fondo hanno accesso i pensionati e dipendenti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA e di Sparim SpA. Ai sensi della normativa vigente la banca ha previsto di gestire i reclami scritti riguardanti presunte irregolarità, criticità o anomalie circa il funzionamento di tale fondo nell’ambito delle modalità definite per la gestione dei reclami. Un soggetto iscritto al fondo può direttamente o tramite un terzo soggetto formalmente incaricato presentare un reclamo all’Ufficio Reclami della banca, completo:
che costituiscono elementi essenziali affinchè il reclamo possa essere trattato e possa essere fornita risposta entro 45 giorni dal ricevimento. Qualora il reclamante non avesse avuto risposta soddisfacente entro i termini previsti dalla normativa, potrà sottoporre la questione al giudizio della COVIP attraverso l’inoltro di un esposto. In situazioni di particolare gravità ed urgenza è possibile presentare un esposto direttamente alla COVIP. È possibile effettuare il download del documento “Guida trasmissione degli esposti alla COVIP “.